Oggi il l’argomento di cui tutti discutono è il dissesto economico del proprio Ente Locale, Regione e Comune, non citiamo le Provincie perché queste sono state sciolte, diversamente…
Ma non tutti gli enti in sofferenza economica sono al “cospetto” del dissesto.
Lo stato di sofferenza economica dell’Ente, viene disciplinato dal TUEL (d. lgs. 267/2000), Testo Unico degli Enti Locali, dove vengono contemplate le ipotesi di difficoltà finanziaria di un ente tenendo ben distinta la situazione degli enti c.d. deficitari rispetto al vero e proprio dissesto. In particolare gli artt. 242, 243-bis, ter e quater, e 244, disciplinano il riconoscimento di gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella dell’Ente, un piano di riequilibrio di bilancio o la dichiarazione di dissesto.
Di seguito analizzeremo le fattispecie ora citate.
L’Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli secondo l’art. 242 del TUEL.
- Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
- Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell’anno precedente.
I Piani di riequilibrio finanziario pluriennale dei Comuni secondo l’art. 243-bis, Ter, e Quater del TUEL che prevede un’apposita procedura per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario.
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dai nuovi articoli 243-bis, ter e quater del TUEL, si inserisce, quindi, in un sistema in cui sono prefigurate, in una graduale articolazione, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ed in parallelo i rimedi per farvi fronte.
La deliberazione della Corte dei conti, in ordine all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è comunicata al Ministero dell’interno e può essere impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione) nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse Sezioni riunite decidono in unico grado, i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-quater.
Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull’esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli3già previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita pronuncia.
Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 90 gg. dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.
LA DICHIARAZIONE DI DISSESTO in virtù dell’ articolo 244 del TUEL, «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte».
Formalmente, la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata, tramite apposita deliberazione, dal Consiglio Comunale e deve valutare le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione non è revocabile, deve essere accompagnata da una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizzi le cause che hanno provocato il dissesto ed è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno, unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.
LE CONSEGUENZE DEL DISSESTO
Il crack di un ente produce una serie di effetti a catena, che in un certo senso paralizzano la vita stessa dell’ente, soprattutto in ambito economico-finanziario e sociale. Tempi duri anche per gli amministratori considerati colpevoli di aver causato il disastro. Con il dissesto si pone fine alle gestioni economiche “dissennate” e si obbliga l’ente ad applicare i princìpi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione debitoria .
Conseguenze sul piano finanziario. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. Il Comune che va in dissesto non può contrarre mutui. L’ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base vengono innalzate nella misura massima consentita: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni.
Per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per i servizi a domanda individuale (ad esempio mense scolastiche, scuolabus, case di riposo etc), il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.
Conseguenze sul piano politico. Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
Conseguenze sul piano sociale. Con il dissesto si hanno inevitabilmente risvolti economici e politici, ma purtroppo anche sociali, con il ridimensionamento della spesa per i costi del lavoro ed il collocamento in disponibilità del personale eccedente. L’ente locale dissestato è, infatti, obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando eccedente il personale comunque in servizio e in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione (definiti in base al decreto emanato con cadenza triennale dal Ministero dell’Interno), fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. I dipendenti dichiarati in eccedenza sono collocati in disponibilità.
Pessime notizie anche per i precari. La spesa per il personale a tempo determinato deve essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
LA PROCEDURA DI RISANAMENTO
La procedura di risanamento, che deve servire a rimettere a posto i conti, viene affidata dal Testo Unico degli Enti locali all’organo straordinario di liquidazione ed agli organi istituzionali dell’ente (sindaco, giunta, Consiglio comunale). Il primo provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge ed i secondi assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri, nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’Interno, del Ministero del Tesoro del Bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle Finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
2 commenti
Cosa c entra l associazione consumatori?
Caro Vittorio, i consumatori sono prima di tutto dei cittadini / utenti, ed in quanto tali non possono non essere interessati alle sorti dell’Ente che li tartassa. Infine, le Associazioni dei Consumatori difendono i propri iscritti anche contro le inefficienze, e le deficienze, della pubblica amministrazione. F. To il Responsabile Provinciale di Adiconsum Agrigento Avv. Giuseppe Di Miceli