di M5S Favara
Meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza e informare i cittadini su cosa potrebbe essere il dissesto finanziario al Comune di Favara.
E’ improprio parlare di dissesto per configurare tutte le ipotesi di difficoltà finanziaria di un ente: il TUEL (d. lgs. n. 267/2000) tiene ben distinta la situazione degli enti c.d. deficitari rispetto al vero e proprio dissesto.
Secondo quanto disposto dall’art. 242 TUEL, devono considerarsi in condizioni strutturalmente deficitari quegli enti che presentino “gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio” rilevabili da una apposita tabella che contenga parametri oggettivi.
Lo stato di dissesto finanziario (art. 244 TUEL) si ha invece quando l’Ente “non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte“.
Ora, venerdì 13 marzo, il Consiglio Comunale dovrà decidere se procedere con il riequilibrio decennale per risanare il deficit del Comune di Favara o portare l’ente in dissesto finanziario.
A tal proposito vogliamo sfatare alcune leggende metropolitane che narrano di scioglimenti e ineleggibilità immediate per consiglieri ed amministratori o di licenziamenti di massa per gli impiegati comunali con contratto di lavoro a tempo determinato etc.
- Lo scioglimento del Consiglio comunale viene disposto soltanto nel caso in cui il Consiglio comunale, previa diffida, non delibera il dissesto. Se il Consiglio comunale non delibera il dissesto, entra in “gioco” un commissario prefettizio, che delibera il dissesto, e lo scioglimento del Consiglio comunale. Ma se il Consiglio comunale delibera il dissesto non c’è scioglimento. Per la cronaca in Sicilia non si è mai applicato l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, che prevede appunto lo scioglimento del Consiglio comunale.
- Solo gli amministratori che, la Corte dei Conti riconosce responsabili anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile. I consiglieri comunali non vengono coinvolti in nessun modo. I sindaci ritenuti responsabili inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. ATTENZIONE: La procura della Corte dei Conti passa al setaccio tutte le gestioni che possono essere tracciate di irregolarità, quindi anche annualità pregresse prima ancora dei famosi 5 anni. Vedi il caso più recente del Comune di Cefalù. Quindi non c’è alcun automatismo del tipo: dissesto = incandidabilità o condanna.
- Il personale dichiarato in eccedenza ([personale in servizio] – [popolazione residente/99]) è collocato in disponibilità. Ad esso si applicano le vigenti disposizioni in tema di eccedenza di personale e di mobilità collettiva ed individuale. Il Ministero dell’Interno assegna all’ente locale per il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto all’ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
Per le ragioni sopra dette, per evitare ai cittadini favaresi un’agonia decennale e per le motivazioni contenute in questa slide, il m5s di Favara è fermamente contrario alla procedura riequilibrio finanziario decennale e invita, ancora una volta, il Consiglio Comunale e l’Amministrazione Comunale a dar corso, senza ulteriori perdite di tempo, alla deliberazione di dissesto finanziario.