La nuova misura frutto dell’accordo tra 9 Associazioni Consumatori e Associazione Bancaria italiana
Si potrà sospendere per un massimo di 12 mesi la quota capitale (e solo quella) dei crediti al consumo e dei mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. È questo il frutto dell’accordo sottoscritto tra 9 Associazioni Consumatori, tra cui Adiconsum e l’Associazione bancaria italiana (Abi).
L’importanza dell’accordo
Per la prima volta è stata messa a punto una misura che riguarda il credito al consumo, come da tempo chiesto da Adiconsum. Sempre per la prima volta, nella platea degli aventi diritto trovano posto anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Inoltre, la suddetta sospensione va ad aggiungersi e non a sostituire le misure già adottate con il Fondo per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) (v. in fondo all’articolo).
Infine, l’accordo riapre i termini anche per quelle famiglie che hanno già usufruito della sospensione dei finanziamenti negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.
Che cosa si può sospendere
La sola quota capitale sia dei crediti al consumo quelli cioè che si chiedono per l’acquisto a rate di beni di consumo (purché siano stati contratti per una durata superiore a 24 mesi), che dei mutui garantiti da un’ipoteca sull’abitazione principale.
Chi e quando si può chiedere la sospensione delle rate
Il consumatore che si trova nei seguenti casi:
- cessazione del posto di lavoro;
- morte;
- grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali e anche se ha ritardi di pagamenti fino a 90 giorni.
A quanto ammonta la durata della sospensione
- Massimo 12 mesi.
Quanto costa
- La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
FONDO GASPARRINI: è una misura di solidarietà che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo al verificarsi dei seguenti eventi: perdita del lavoro subordinato e parasubordinato, condizioni di non autosufficienza o morte del mutuatario.
Periodo massimo di sospensione: 18 mesi
Importo mutuo: non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno 1 anno
ISEE: non superiore a 30.000 euro
A chi rivolgersi
In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, vi consigliamo di rivolgervi alle sedi di Adiconsum.
I recapiti della sede provinciale di Agrigento sono i seguenti: piazza Pirandello, 18 – 92100 Agrigento – Tel. 0922594895 Fax 09221836675 E-mail agrigento@adiconsum.it