di Giuseppe Messina, Reggente Ugl Sicilia
DAL CONSIGLIO DI STATO, SI ALLA CIGD IN FAVORE DEI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO NEL 2014
I lavoratori della Formazione professionale, per esempio, hanno diritto all’indennità di Cassa integrazione in deroga maturata nel 2014 anche nei casi in cui gli accordi sindacali sono stati siglati dopo il primo agosto 2014.
La novità è che i benefici previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto interministeriale n.83473 dell’1 agosto 2014, in tema di ammortizzatori sociali in deroga, sono estesi anche agli operatori economici che operano senza finalità di lucro, e quindi anche gli enti formativi, non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile.
È stato il Consiglio di Stato, con una recente Ordinanza, a chiarire la vicenda che aveva portato il ministero del Lavoro, attraverso l’emanazione della circolare ministeriale n.19 dell’11 settembre 2014, a firma del direttore generale della direzione Ammortizzatori sociali, Ugo Menziani, a ribadire come la Cigd dovesse essere richiesta solamente dalle imprese, respingendo l’interpretazione estensiva del concetto di impresa prevista dall’ordinamento civilistico richiesta dal Governo regionale nei mesi scorsi.
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n.01108/2015 depositata l’11 marzo 2015, di riforma dell’Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n.6365 del 12 dicembre 2014 che aveva respinto l’istanza cautelare proposta da una associazione nazionale di professionisti contro i ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha sospeso l’efficacia del decreto interministeriale n.83473/2014 dell’1 agosto 2014 nella norma che vieta l’accesso al trattamento di Cigd dei soggetti economici che operano senza finalità di lucro.
Va detto che, il diritto comunitario, richiamato nella citata Ordinanza del Consiglio di Stato, amplia la sfera dei soggetti giuridici qualificati come imprese disciplinate dall’articolo 2082 del Codice Civile che hanno, quindi, diritto all’accesso della Cigd in deroga per i propri lavoratori.
Il ragionamento è semplice, i giudici amministrativi, tenendo conto dei vincoli comunitari in materia di definizione d’impresa, hanno riconosciuto il diritto di accesso alla Cigd dei lavoratori degli studi privati, inizialmente esclusi dal citato decreto interministeriale dell’1 agosto 2014 con riguardo alle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 1 agosto 2014 nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd).
Il direttore generale della Direzione ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro, Ugo Menziani, difatti, ha dovuto assumere i dovuti provvedimenti.
Con nota del 25 marzo scorso, indirizzata tra gli altri alla Direzione generale delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, al Coordinamento tecnico delle Regioni ed all’Inps, prendendo atto di quanto disposto dal Supremo organo amministrativo, Menziani ha rappresentato la “necessità di dare puntuale esecuzione a quanto disposto da Consiglio di Stato, consentendo alla parte ricorrente, in attesa che il Tar si pronunci nel merito, l’accesso al trattamento di Cig in deroga”.
Sulla questione, che continua in Sicilia a tenere con il fiato sospeso decine di migliaia di lavoratori, corre in aiuto proprio il diritto comunitario.
Difatti, secondo le direttive europee possono quindi partecipare alle gare tutti i soggetti “indipendentemente dal fatto di essere soggetti di diritto sistematico oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno”. Né v’è l’obbligo di eseguire direttamente le prestazioni … “risultando sufficiente la possibilità di farle eseguire a terzi e fornendo le garanzie necessarie a tal fine”.
La nozione europea di operatore economico, come precisata dalla Corte di Giustizia, si rivela, invece, ampia e comprensiva di qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla natura fisica o giuridica, offre sul mercato lavori,
prodotti o servizi.
In altri termini la nozione adottata in sede europea non è identificabile sulla base di presupposti di tipo soggettivo/formale (ad es. personalità giuridica, assenza dello scopo di lucro etc.), quanto di elementi di tipo oggettivo/sostanziale quali, appunto, l’offerta di beni e servizi sul mercato.
La comunitarizzazione del diritto nazionale, intesa come sistematica e diffusa incidenza del diritto dell’Unione europea sugli istituti e sulle regole nazionali, nonché sulla loro applicazione e interpretazione, è fenomeno che interessa non solo il campo del diritto privato, ma anche quello del diritto pubblico amministrativo ed in particolare degli appalti pubblici.
Sul tema sono particolarmente significative due sentenze della Corte di giustizia le quali, da prospettive (l’una nel settore degli appalti e l’altra in quello dei servizi pubblici) e in tempi differenti (Corte Giustizia CE, Sez. IV, C-357/06, del 18 dicembre 2007 e Corte Giustizia CE, Sez.IV, C-305/08, del 23 dicembre 2009), stabiliscono che la nozione di operatore economico riportata nelle direttive sugli appalti – (nozione che comprende ogni “persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori/opere, prodotti o servizi”) – va interpretata nel senso di consentire la partecipazione alle gare anche a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa, non assicurano una presenza regolare sul mercato.
I giudici della Corte confermano dunque il principio della massima apertura delle gare pubbliche (favor partecipationis), il quale prevale su qualsiasi disposizione nazionale che precluda la partecipazione a soggetti privi di specifiche forme.
La questione del pagamento della Cigd che per il 2014 vale almeno 150 milioni di euro nel suo complesso, resta sempre impantanata, dopo mesi e mesi di attesa, lasciando all’asciutto migliaia di lavoratori che oltre ad essere stati sospesi dal lavoro continuano a non percepire alcuna indennità. Tentando di nascondere l’assenza di una seria programmazione delle risorse e la mancata strutturazione dei Servizi per il Lavoro, il Governo del Pd e del Governatore Crocetta, dopo essersi fatto tagliare ingenti risorse finanziarie dal Governo Renzi, ha fallito, i fatti parlano chiaro, lasciando senza copertura reddituale una parte degli operatori della Formazione professionale e dei 1800 operatori ex Sportelli multifunzionali. Migliaia di operatori che ad oggi restano senza lavoro e senza reddito. Adesso che l’ultimo ostacolo interpretativo è stato superato non rimane che attendere il Governo regionale ed i rinomati ritardi politico amministrativi per sbloccare le risorse in favore dei lavoratori.
3 commenti
La cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesta soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile. E’ stato più volte precisato che rientrano nell’ambito di applicazione definito dal comma 3 dell’articolo 2 anche i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile. Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Le medesime considerazioni valgono anche per identificare le imprese da cui provengono i lavoratori che possono accedere al trattamento di mobilità in deroga. Il riferimento all’articolo 2082 del codice civile contenuto nel decreto in disamina consente di ritenere che possono accedere ai trattamenti in deroga soltanto le imprese qualificabili come tali alla luce della nozione civilistica di imprenditore. Gli enti di formazione professionale in Sicilia non sono imprese, anzi, sono enti senza scopo di lucro e non capisco perché la Regione Siciliana si ostina a sostenere una nozione di impresa più ampia di quella strettamente civilistica. Si ritiene che tale interpretazione di tipo estensivo della norma di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 83473 del 1° Agosto 2014, proposta dalla Regione, volta ad includere tra i soggetti che possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale in deroga anche gli operatori economici non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’articolo 2082 del c.c. quali le associazioni e gli enti di formazione senza scopo di lucro, sia in contrasto con il dettato normativo che fa espresso ed esclusivo riferimento alla nozione civilistica di impresa. Le ordinanze, del TAR prima e del Consiglio di Stato dopo, non c’entrano in alcun modo con gli enti di formazione professionale operanti nella Regione Sicilia, essendo questi ultimi enti senza scopo di lucro a differenza dei soggetti giuridici coinvolti nel ricorso che nella fattispecie è Confprofessioni, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Fondata nel 1966 rappresenta e tutela gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche comunitarie nazionali e territoriali a tutti i livelli. Riconosciuta parte sociale nel 2001, l’azione della Confederazione mira alla qualificazione e alla promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale, proponendosi come fattore strategico per lo sviluppo e il benessere del paese e contribuendo, assieme alle istituzioni politiche e alle altre forze sociali, alla crescita culturale ed economica della società.
Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, è stata chiamata a far parte del Cnel nel 2010. Oggi Confprofessioni raggruppa un sistema produttivo composto da oltre 1 milione e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori che formano il 12,5 % del Pil nazionale.
Sul principio della libera adesione, riunisce 19 sigle associative di settore suddivise in quattro comparti d’area:
Economia e Lavoro (Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili)
Diritto e Giustizia (Avvocati, Notai)
Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Tecnici)
Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Pediatri) V Area (professionisti e artisti). Sul tema in questione possiamo confrontarci pubblicamente.
io sono il mingoialo della f.p. e concordo con quanto sopra scritto…..e’ un mingoloide come me!
Sì continua a prendere in giro i lavoratori facendo credere realtà che non esistono. La verità è che se esplode la formazione in Sicilia molti saranno i rappresentati di enti che saranno costretti ad emigrare.