Avvocato Domenico Russello
Ritorno sulla vicenda perché, dopo avere fornito il mio parere in merito alla convocazione di tale adunanza al direttore Franco Pullara, ho avuto modo di leggere sia la richiesta di convocazione protocollata da alcuni consiglieri comunali, sia il parere reso in merito dal segretario comunale al presidente del consiglio, che l’aveva espressamente richiesto per dirimere la questione.
Sostiene il segretario comunale che il potere di convocare tale adunanza “aperta” appartiene, ai sensi dell’art. 60 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, al presidente dello stesso, col carattere però della facoltatività, in considerazione del fatto che il citato art. 60 stabilisce che egli “può” (e non deve) convocare l’adunanza in questione, sentiti l’ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo. Dunque, nessuno può obbligare, in tal caso, il presidente a provvedere alla convocazione, né altri, quali il vice presidente, il sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri lo possono sostituire in tale compito.
Il parere del segretario continua affermando che la richiesta, pure formulata, da parte di 1/5 dei consiglieri non è valida, nel caso specifico, ad attivare la procedura di convocazione dell’adunanza “aperta” perché (ecco svelato il mistero) la richiesta da parte dei consiglieri firmatari è stata formulata ai sensi dell’art. 32, comma 1, del citato regolamento, il quale disciplina il criterio di convocazione delle sedute del consiglio comunale in via “ordinaria”, mentre quella in discussione ha il carattere della “straordinarietà”.
Dunque, il parere del segretario è formalmente esatto perché sono stati i consiglieri che hanno sbagliato la formulazione della proposta.
Invero, per come avevo già scritto nella mia precedente nota, i consiglieri per potere esercitare il potere di auto convocazione dell’adunanza “aperta” (a firma del consigliere anziano tra quelli richiedenti) avrebbero dovuto presentare la richiesta ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del regolamento e dell’art. 28, comma 2, lett. c) e comma 3 dello statuto comunale, che disciplina (quest’ultimo) la convocazione del consiglio in via “straordinaria”, qual’è l’adunanza “aperta”.
Certo, il presidente del consiglio ed il segretario hanno agito, dal punto di vista formale, in modo ineccepibile, ma lasciatemi dire che, pur col tutto il rispetto che nutro per entrambe le istituzioni comunali, dal punto di vista sostanziale, amministrativo e politico, per come è stata trattata la vicenda lascia molto a desiderare.
Dal punto di vista sostanziale perché non può non essere garantito il diritto dei consiglieri comunali e, soprattutto, della cittadinanza, specie quella parte più attiva e vigile alle dinamiche politico-amminstrative, di intervenire e confrontarsi con le istituzioni pubbliche su di un tema così importante e rilevante per la comunità favarese.
Dal punto di vista amministrativo perché le istituzioni, che rappresentano la cittadinanza e sono poste a garanzia del corretto svolgimento del mandato elettorale, hanno comunque l’obbligo di correggere eventuali errori formali e suggerire agli interessati i legittimi percorsi giuridico-amministrativi per il corretto ed incisivo svolgimento del loro mandato.
Dal punto di vista politico perché, almeno a mio sommesso e rispettoso parere, il livello di una civiltà democratica si misura dal grado di tutela che viene apprestata alle minoranze ed alle opposizioni, specie se queste intendono misurarsi, come nel caso di specie, in un pubblico confronto con la controparte maggioritaria ed alla presenza e con la partecipazione attiva della cittadinanza.
Confido, dunque, nel fatto che il nostro presidente del consiglio, al di là di cavilli e commi, a cui siamo più avvezzi avvocati e magistrati, superando ogni perplessità ed indugio, si avvalga dei poteri conferitegli dalle disposizioni sopra richiamate e, anticipando gli stessi consiglieri firmatari della proposta, convochi egli stesso l’adunanza “aperta”, spazzando via ogni maldicenza.
Appare superfluo precisare che il presidente può in tali casi convocare autonomamente il consiglio, anche in assenza della richiesta di 1/5 dei consiglieri, giacchè il parere dell’ufficio di presidenza e della conferenza dei capogruppo è obbligatorio, ma non vincolante.
In caso contrario, non resta ai consiglieri firmatari che ripresentare la richiesta.
4 commenti
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La politica, in questa storia, ha preferito mettersi l’acqua in bocca e dire ai pesci di parlare e risolvere il problema…
Non ho parole!
Davide Romeo liked this on Facebook.