Proprio mentre i candidati a sindaco del Comune di Favara sono intenti a predisporre le ultime carte per presentate liste e candidature ed iniziare la campagna elettorale, arriva la deliberazione, la n. 13/2016 depositata in segreteria il 3 maggio scorso, relativa alla decisione adottata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in merito alla richiesta formulata dai magistrati della Sezione regionale di controllo sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Favara. Il giudizio sulla congruita’ del Piano era stato sospeso in quanto la questione da risolvere era in ordine all’ammissibilità del Piano stesso, poiche’ la normativa vigente permetteva solo agli Enti che nel corso del 2013 o 2014 avevano presentato il Piano di riequilibrio o lo avevano avuto approvato, e non quelli, come il Comune di Favara che lo avevano fatto nell’anno 2015.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, presieduta da Mario Falcucci, ha detto “SI”. Ovvero ha sancito che il Piano di riequilibrio del Comune di Favara può essere valutato dal punto di vista contabile, dichiarando superabile la questione normativa. Insomma i Magistrati contabili possono entrare nel merito così come la competente Commissione ministeriale, verificare la consistenza delle azioni che si vogliono predisporre per risanare le casse del Comune di Favara.
Questo quanto scrive la Sezione delle Autonomie: “L’applicazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 714 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 deve estendersi agli enti che abbiano adottato il piano di riequilibrio pluriennale allorché non fosse ancora attuale, in ragione della vigente normativa”. In ragione di questa decisione: “La proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano già approvato o di quello adottato, corredata del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria deve essere presentata, rispettivamente, alla pertinente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (nel caso di piano già approvato) o alla competente Commissione ministeriale (nell’ipotesi di piano solo adottato)”. Ed infine: “Il sopravvenuto intervento normativo riconosce la facoltà di riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui (nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto ministeriale 2 aprile 2015) ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell’approvazione del piano”. Il Piano, quindi, dovrà essere integrato con una relazione sui nuovi numeri magari facendo riferimento al rendiconto di gestione 2015.
L’iter del Piano di riequilibrio inizia con la deliberazione consiliare n. 18 del 17 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Favara, alla luce degli esiti dei controlli finanziari della Corte dei Conti ed in ottemperanza all’obbligo di apprestare adeguate misure correttive, ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL. Con successiva deliberazione consiliare, la n. 83 del 14 giugno 2015, l’amministrazione ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale, di durata decennale, con decorrenza dall’anno 2015, per circa 17 milioni di euro.