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Gentili lettori e appassionati,
in questa rubrica avrete la possibilità di trovare le sentenze della Corte di Cassazione, e non solo, tra le più insolite e curiose.
Se è vero che lo Stato italiano è democratico e la Carta Costituzionale entrata in vigore nel 1948 enuncia tutta una serie di diritti e libertà dell’individuo, è anche vero che, fino al marzo 2012, nessuno si era mai pronunciato direttamente sui diritti del migliore amico dell’uomo: il cane.
Proprio così, il Tribunale di Lanciano, in provincia di Chieti, si è trovato nelle delicate condizioni di decidere una causa civile in cui una famiglia con due cani di razza, pastore tedesco, l’uno, bracco l’altro, è stata citata in giudizio dai vicini di casa che si ritenevano “disturbati” dall’abbaiare dei loro animali.
Ebbene, il Giudice ponderando adeguatamente il caso sottoposto al suo giudizio ha emesso la sua decisione stabilendo che “Abbaiare e’ aiutare l’uomo nella difesa della sua proprietà” e motivando la propria sentenza nel modo seguente.
Innazitutto, ha effettuato una valutazione partendo dal presupposto fondamentale delle circostanze lamentate, stante che la famiglia convenuta, nel caso specifico, risiede in una zona di aperta campagna, motivo per cui i cani sono diventati necessariamente, in maniera del tutto naturale considerando il loro istinto, le guardie di sicurezza sul loro territorio.
In secondo luogo, ha reso, in tal modo, lecito “il diritto del cane ad abbaiare”, soprattutto quando si tratta di difendere l’abitazione del proprio padrone soprattutto quando qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento, ovviamente ciò si considera lecito entro i limiti della tollerabilità stabilita quale soglia di tolleranza nel Codice civile.
Per di più, il legale della famiglia “sotto accusa” e’ riuscito a dimostrare la temerarieta’ della lite intrapresa dai vicini, i quali risponderanno certamente per responsabilita’ aggravata.
Di fondamentale importanza sono stati, per la difesa della famiglia proprietaria dei due cani, il ricorso ad alcune normative su cui è stato poi fondato il presupposto giuridico della decisione della Corte: il Titolo IX-BIS del Codice penale intitolato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e la Legge 189 del 2004 concernente “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
E’ da ricordare, inoltre, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia enunciata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata In Italia con Legge 04.11.2010 n° 201, una normativa che sancisce l’obbligo morale dell’uomo di rispettare i diritti dei nostri piccoli amici a quattro zampe.
Si tratta di passi avanti importanti in un Paese come il nostro in cui è importante tutelare gli animali, e, dunque, la pronuncia del Tribunale di Lanciano si preannuncia pioniera per il futuro partendo già da buoni propositi: fido non può essere condannato … abbaiare è nella sua natura!