Ennesima tegola si abbatte sulle già disastrate casse comunali, il Tar di Palermo ha condanno il comune di Favara a restituire un terreno nel quartiere ex stazione su cui ha realizzato opere di urbanizzazione primaria e secondaria per circa 3 milioni di euro.
Una vicenda che parte dal lontano 1988 e che per diverse vicissitudini giunge fino ai giorni nostri.
La terza sezione del Tar Palermo, infatti, con sentenza n. 1920/2016, ha annullato gli atti del comune di Favara concernenti l’esproprio definitivo di un terreno di estensione pari a mq 3.600, sito in contrada Burgilamone, ordinando la restituzione del terreno al legittimo proprietario.
Sul terreno in questione, il Comune di Favara, senza definire preventivamente la procedura di esproprio, ha realizzato opere di urbanizzazione primaria e riqualificazione urbana, impegnando le somme di un finanziamento concesso dalla Regione siciliana per un ammontare € 2.862.000,00.
Al fine di scongiurare la restituzione del fondo, già statuita da una sentenza del Tribunale di Agrigento del 2010, il Comune di Favara ha disposto, nel 2012, l’acquisizione sanante di mq 3.600, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, quantificando l’indennizzo dovuto in € 10.988,23.
Il proprietario del fondo, quindi, ha impugnato, davanti al Tar di Palermo, il provvedimento di acquisizione del fondo e ha richiesto la restituzione dello stesso terreno.
Il Tar di Palermo, accogliendo la tesi del ricorrente rappresentato dall’avv. Giuseppe Fragapani, ha stabilito che il Comune di Favara ha agito illegittimamente, annullando gli atti impugnati dal proprietario del terreno.
A seguito dell’annullamento, quindi, il Comune di Favara dovrà restituire il terreno oggetto della controversia al proprietario. La restituzione del fondo, inoltre, dovrà avvenire, scrivono i giudici del Tar di Palermo, previa riduzione in pristino, ossia a seguito della rimozione delle opere già realizzate.