È stata pubblicato il DDG n. 966 del 19/03/2013 a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Rosa Corsello.
Il decreto rileva, in premessa, la necessità di introdurre ulteriori modificazioni ai limiti stabiliti nelle c.d. “modifiche straordinarie” al programma formativo, descritti nella Tabella 5 – Limiti per l’effettuazione di modifiche di carattere straordinario, già tra l’altro precedentemente modificate con D.D.G. n. 4596 del 12 ottobre 2012, che estendeva da 10 a 20 le modifiche.
In realtà, il decreto doveva chiarire anche quali sono gli elementi da prendere in esame per il calcolo dell’esperienza professionale e didattica dei formatori, nel rispetto di quanto previsto in fase di presentazione dell’istanza di finanziamento a valere dell’Avviso 20, ma in questo senso sono stati accennati parametri generici ed eccessivamente restrittivi, con l’effetto di generare confusione e sconforto per parecchi operatori della formazione professionale, in particolar modo per quegli enti che hanno impiegato personale didattico esterno all’albo dei formatori.
Utilizzando un eufemismo, appare a dir poco intempestiva e curiosa l’emanazione di “decreto chiarificatore”, visto che tanti enti sono giunti al termine delle attività formative ed in pieno svolgimento della fase di stage. Addirittura vengono portate a 40 le variazioni straordinarie che gli enti possono fare, stravolgendo quanto previsto dall’Avviso Pubblico di riferimento e dal Vademecum UCS del 29/5/2012, con il risultato di avvantaggiare in questo modo solo ed esclusivamente gli enti meno virtuosi che non si sono adeguati alle precise (questa volta) chiare disposizioni.
Infine, per l’attività professionale dei formatori si fa riferimento all’elenco delle professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.lgs. 206/2007), proprio quando recentemente, invece, è stata pubblicata la Legge 14.01.2013 n° 4 , G.U. 26.01.2013, che introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, anche, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Come previsto dall’Avviso 20, originariamente l’esperienza per i formatori esterni si conteggia genericamente in anni, poi improvvisamente dal Sistema Faros il calcolo dell’esperienza veniva calcolata in mesi; oggi con il DDG n. 966 del 19/03/2013 si dovrebbero considerare utili, al fine del calcolo, le ore di contratto di docenza effettuate nel corso dell’anno di riferimento. Ci si domanda: per calcolare un anno di esperienza, quante ore devono essere documentare come esperienza curriculare? Come si suol dire qualcuno istituisce il “Servizio Ufficio Complicazioni degli Affari Semplici”.
Da questo modus operandi del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale sembrerebbe quasi che ci sia un disegno implicito mirato ad effettuare indubbi tagli ai finanziamenti degli enti o attivare con gli stessi pesanti contenziosi, con pesanti ripercussioni sui lavoratori per quanto concerne il pagamento degli stipendi.
Ormai siamo veramente alla frutta; non è proprio accettabile che mentre il settore è in piena crisi per il mancato pagamento degli stipendi agli operatori della formazione professionale, visto che l’Assessorato non ha ancora erogato gli acconti previsti agli enti, si continua con questa politica di caos burocratico – amministrativo.
Considerato la stato di totale paralisi dell’intera macchina burocratica, nonostante gli sforzi dei nuovi funzionari subentranti a seguito della nota procedura di rotazione del personale, sarebbe utile imprimere una accelerazione, piuttosto che perdere tempo in simili iniziative. Certo sarebbe stato più opportuno istituire una task force in Assessorato per accelerare e snellire le procedure di pagamento degli acconti agli enti, in maniera tale che gli operatori della formazione professionale potessero trascorrere in serenità le festività della Santa Pasqua.
Ad ogni modo, prima di diramare il DDG, vista l’apertura mostrata dall’Assessore Scilabra al tavolo tecnico, sarebbe stao opportuno confrontarsi con i rappresentanti delle associazioni degli enti.
Vista la tempistica e considerata la mancanza di chiarezza all’avvio delle attività progettuali sulla tematica in questione, è corretto che il nuovo DDG n. 966 abbia effetto retroattivo?
Ci facciamo la domanda e aspettiamo la risposta.
2 commenti
La formazione nel Caos, un sistema alla deriva – SiciliaOnPress http://t.co/TY4bictA4T
Il mio commento. è siete veramente allucinanti…. per abbolire le provincie, siete stati veloci. e dico mettere 74 persone a discutere… con le opposizioni non è facile… per sistemare la formazione gli sportelli multifunzionali… troviamo tutto difficile… ma veramente non vi vergognate, di tutto cio’ personalmente io da buona lavoratrice… vi manderei a zappare la terra, ma smettetela… con questa burocrazia… siete tutti massoni…. e il fatto che vi approfittate della popolazione di pecore che siamo… ma ora dovete stare tutti attenti siamo stanchi di tutto cio’ qui faremo una vera rivolta all’ ars…. si salvi chi.. puo’