Gentili lettori e appassionati,
in questa rubrica avrete la possibilità di trovare le sentenze della Corte di Cassazione, e non solo, tra le più insolite e curiose.
All’alba del nuovo millennio, se sei un ladro e i tuoi familiari non acconsentono a tenerti con sé durante gli arresti domiciliari rischi di finire…in panchina!
E’ così che si sono determinate le sorti di un ladro quarantenne della provincia di Milano: il lestofante, dopo una serie infinita di furti, rischiando seriamente di finire al fresco, si è incredibilmente imbattuto in un Giudice che si è trovato nella necessità di condannarlo realmente “al fresco”.
E’ il caso curioso di un ladro sorpreso a compiere l’ennesimo furto, il cui gesto, all’esito del giudizio, non viene giudicato in maniera talmente grave da essere condannato alla pena detentiva in carcere, ma gli vengono generosamente concessi gli arresti domiciliari.
Tuttavia, i familiari del malvivente, terribilmente esasperati per i suoi continui, ma costanti problemi con la giustizia, nel tentativo di spronarlo e distorglielo dal reiterare sempre il medesimo reato, si sono fermamente rifiutati di riaccoglierlo.
Da qui la decisione del Tribunale di Milano che ha deciso di non fargli scontare la pena in un istituto carcerario, ma di concedergli una misura alternativa a quella detentiva: obbligo di dimora notturno, ma sottoposto ad un particolare, quanto insolito, regime di soggiorno obbligato, dalle ore 22,00 alle 7,00 del mattino seguente, presso un Parco pubblico ben preciso della città e su una panchina perfettamente individuata.
Alla lettura della decisione, che avrebbe deciso le sue sorti per il futuro, il ladro rimane incredulo ed attonito: niente carcere, ma con obbligo di soggiornare per i successivi sei mesi su una panchina di legno di un parco pubblico nelle ore notturne, per avere, durante il giorno, la possibilità di trovare un lavoro serio ed onesto.
Di certo, in questo caso, il tema della sicurezza è stato interpretato veramente alla lettera.
Nel corso del tempo, l’ordinamento penitenziario ha trasformato radicalmente l’esecuzione penale, in quanto la funzione esclusivamente punitiva della pena ha lasciato spazio ad una ratio rieducativa, che trova il suo fondamento nell’art. 27, 3° comma della Costituzione.
Solitamente la flessibilità della pena di cui la detenzione domiciliare è espressione assolve una funzione specifica, ossia il fine rieducativo della pena per offrire al condannato la possibilità di redimere la propria condotta e ricondurre la propria vita sul sentiero della rettitudine e della legalità.
Che dire… di certo si è trattata di una misura sicuramente “alternativa” alla detenzione, ma sorge un dubbio: cambiando panchina il malvivente sarà accusato addirittura di evasione?!?
Dott.ssa Antonella Nobile
Patrocinante legale