Annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia la sanzione amministrativa applicata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana alla proprietaria di un immobile ereditato e realizzato abusivamente nel litorale agrigentino di San Leone.
La sentenza della prima sezione del TAR Palermo, nei fatti chiarisce la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati abusivamente alle fine degli anni ’70, inizi anni ‘80.
In particolare, il TAR Palermo chiamato a pronunziarsi a seguito di un ricorso circa l’indennità risarcitoria richiesta dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per il danno arrecato al paesaggio – nel Comune di Agrigento frazione di San Leone – a seguito di opere abusive, oggetto poi di istanza di sanatoria edilizia che è stata rilasciata, ha accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Vincenzo Caponnetto, affermando il principio che il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto con la legge 431/1985 c.d. Legge Galasso.
Pertanto tutti fabbricati realizzati prima di tale data non possono essere assoggettati al pagamento di alcuna sanzione pecuniaria e ciò in relazione a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 689/1981 stabilisce infatti che nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Con l’importante sentenza, i giudici amministrativi hanno fatto, hanno statuito che l’immobile, realizzato nel 1973 in zona B del D.M. “Gui-Mancini” del 1968, doveva ritenersi non gravato da alcun vincolo paesaggistico, che invece sarebbe stato introdotto, con effetti ex nunc, solo con la Legge 431/1985.
L’avvocato difensore, Vincenzo Caponnetto ha infatti sottolineato, nelle sue difese, che “il vincolo paesaggistico della zona (zona B del Decreto Gui Mancini) in cui ricade l’immobile, è stato apposto soltanto con la L. 08/08/1985 n. 431, in G.U. n. 197 del 22/08/1985, che dispone: “sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497 …omissis… m) le zone di interesse archeologico”. Dunque, essendo stato il fabbricato realizzato, in data anteriore al 1976, e cioè in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico, non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi”.
La tesi difensiva è stata così accolta dal TAR che ha pertanto annullato la sanzione pecuniaria applicata, e per cui la ricorrente nulla dovrà corrispondere all’Assessorato dei Beni Culturali per il nulla osta in sanatoria rilasciato.
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Indennità per danno ambientale: il Tar annulla sanzione pecuniaria a proprietaria di un immobile abusivo
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