Il sig. G.S. di 29 anni di Agrigento aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, essendo in possesso dei requisiti prescritti, risultando idoneo nell’ambito della graduatoria relativa alla prova scritta. Successivamente, nelle more della validità della citata graduatoria, sopravveniva una disposizione legislativa che abbassava il limite d’età per il reclutamento quale agente nella Polizia di Stato (età non superiore a 26 anni, anzichè un’età non superiore a 30 anni , come previsto in precedenza); per effetto di tale novella legislativa il giovane agrigentino veniva escluso dalla procedura concorsuale. Ma il giovane non si arrendeva e proponeva un ricorso davanti al TAR del Lazio, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita carenza del requisito dell’età. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno sostenuto, citando giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il bando di un concorso va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, e che l’intangibilità delle prescrizioni contenute nella lex specialis di una procedura selettiva non incontra eccezioni neppure nell’ipotesi di ius superveniens .
Il Presidente del TAR Lazio, Sezione Prima Quater, condividendo tale avviso interpretativo, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di esclusione impugnato dal ricorrente; pertanto, per effetto di tale decreto cautelare, il giovane agrigentino viene ammesso con riserva all’espletamento delle successive prove concorsuali, con prospettive di reclutamento per effetto dello scorrimento della graduatoria già disposto con formali decreti ministeriali.