Il SAESE informa sulla risposta ricevuta dalla Commissione Europea in merito al riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania.
Nella risposta, relativamente al caso posto dal SAESE, la Commissione ritiene che non vi è stata alcune violazione della direttiva europea relativa al riconoscimento dei titoli, in quanto l’interessato non ha completato il percorso previsto per insegnare in Romania.
Ecco la risposta dell’UE:
Egregio professor Orbitello,
La ringraziamo per la Sua lettera nella quale fa riferimento a un caso che rientra nell’ambito di una serie di denunce relative alla stessa materia che sono state sottoposte all’attenzione della Commissione.
Sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto e dell’analisi della legge rumena, riteniamo che la situazione da Lei descritta non evidenzi alcuna violazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. L’analisi è valida indipendentemente dal contenuto dell’Avviso del 2 aprile 2019 da Lei richiamato.
La direttiva riguarda le situazioni in cui un professionista pienamente qualificato in uno Stato membro chiede il riconoscimento delle sue qualifiche in un altro Stato membro al fine di accedere alla professione o alle attività professionali del caso in tale Stato membro. A nostro
giudizio, le persone che hanno seguito la formazione psicopedagogica da Lei richiamata non sono insegnanti pienamente qualificati in Romania e questo per le motivazioni esposte di seguito.
Per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania, è necessario completare le tre fasi di studio di cui all’articolo 236, paragrafo 1, della legge nazionale Rumena in materia di istruzione1 e anche superare l’esame nazionale di cui all’articolo 241, paragrafi 1 e 2, della stessa legge.
L’articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena dispone quanto segue:
1) La formazione iniziale per ricoprire una posizione d’insegnamento comprende:
a) una fonnazione iniziale, teorica e specializzata, conseguita in ambito universitario nel quadro di programmi speciali accreditati in confonnità della legislazione;
b) il completamento di un master in didattica della durata di due anni o di un programma di formazione di livello I e II offerto da un dipartimento specializzato di un istituto di istruzione superiore;
c) un tirocinio pratico della durata di un anno scolastico, condotto in un istituto d’istruzione, solitamente sotto il coordinamento di un insegnante mentore.
L’articolo 241, paragrafi 1 e 2, della legge rumena stabilisce quanto segue:
1) L’esame nazionale in materia di istruzione è organizzato dal ministero
dell’Istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport conformemente a una metodologia approvata con ordinanza del ministro dell’Istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport e comprende:
a) una fase I, eliminatoria – organizzata dagli ispettorati scolastici nel corso
dell’anno scolastico di tirocinio, la quale consiste nella valutazione dell’attività professionale a livello di struttura scolastica, del curriculum professionale e di almeno due ispezioni in classe;
b) una fase II, finale – organizzata al termine dell’anno scolastico di tirocinio, la quale consiste in un esame scritto basato su argomenti e testi approvati dal ministero dell’Istruzione, della ricerca, della gioventù e dello sport per ciascuna materia di specializzazione.
2) Ai candidati che superano l’esame per ottenere la certificazione di insegnante viene rilasciato il titolo permanente di insegnante e conferito il diritto di esercitare la professione a livello di istruzione preuniversitaria.
Per diventare insegnanti pienamente qualificati in Romania, i candidati devono quindi completare le tre fasi descritte all’articolo 236, paragrafo 1, della legge rumena e anche superare l’esame nazionale.
Dalla Sua lettera si evince che il cittadino italiano non ha né completato il periodo di tirocinio né superato l’esame nazionale e non è quindi pienamente qualificato ai sensi della direttiva 2005/36/CE. La direttiva non è pertanto applicabile.
Secondo una giurisprudenza consolidata, in tal caso i diritti sanciti dal trattato continuano tuttavia a sussistere. Persiste pertanto l’obbligo per le autorità italiane di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, purtuttavia
in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE.
Peraltro le modifiche legislative recentemente introdotte in Italia potrebbero agevolare la posizione degli studenti italiani che hanno completato una formazione psicopedagogica in Romania. La legge di bilancio italiana 2019 ha modificato il decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 592 relativo alla formazione e all’accesso alla professione di insegnante, sostituendo il cosiddetto “percorso FIT” di durata triennale con il “percorso annuale di formazione iniziale e prova”. L’attuale durata del programma di formazione è di un anno soltanto. Il superamento di
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi richiesti, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ciò significa che l’abilitazione nella classe di concorso si considera conseguita al momento stesso del superamento di tutte le prove concorsuali e non al termine del corso di specializzazione come prevedeva la normativa precedente.
La nuova legge consente ai partecipanti non in possesso dell’abilitazione di fare richiesta, a determinate condizioni, di accesso al “percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
I titolari di una laurea magistrale che siano anche in possesso di 24 crediti formativi universitari (CFU) acquisiti nelle discipline psico-pedagogiche possono concorrere per il “percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
Le suggerisco pertanto di esaminare queste nuove modalità che potrebbero cambiare la situazione dei suoi connazionali.
Nella speranza che ciò possa essere utile, porgo distinti saluti.
La risposta della Commissione in PDF
Fonte: https://www.orizzontescuola.it/abilitati-in-romania-commissione-europea-titolo-non-e-valido-ha-ragione-italia/