Massimo Centineo
Caro Franco… il tempo è e sarà sempre galantuomo.
Ti leggo sempre con immenso piacere. Spesso mi capita poi di ricordare tante cose che, ad oggi, non sono per niente cambiate.
Hai ragione Franco, quando dici che bisogna partire dal rispettarsi. Io aggiungo che il rispetto è necessario in tutto ciò che si vuole migliorare con la convinzione di doverlo fare sempre co-partecipando tutti.
In merito alla questione posta, se posso permettermi, vorrei ricordare ai lettori che, oltre 3 anni fa, il Comitato Beni Comuni aveva posto all’attuale amministrazione comunale delle perplessità a riguardo, stilando oltretutto le prerogative, secondo noi, necessarie e indispensabili, affinché la risorsa del personale potesse finalmente intraprendere un miglioramento reale e propositivo per la citta e per gli stessi lavoratori.
Ecco qui di seguito la missiva allora presentata. Mi ricorso che, dopo pochi giorni dal protocollo della stessa, si riunì la commissione consiliare competente. Mi riferirono che era presente pure il segretario comunale. Dovevano discutere della “nostra lettera”. Prese la parola il segretario dicendo: “Ma cu sunnu chissi do Comitatu Beni Comuni!?”. “Unnannu a chi farì di meghiu!?”
Ciao Franco
Oggetto: nota sulla riorganizzazione del personale e sui nuovi ordini di servizio applicati nei confronti dei dipendenti del Comune di Favara.
Nella conferenza stampa del 22/05/2012, inerente alla riorganizzazione del personale, il Sindaco Rosario Manganella faceva delle precisazioni:
“Con la delibera di giunta n.65 del 16 maggio 2012, si propone una nuova organizzazione degli uffici comunali, in modo che con la riorganizzazione del personale si possa mettere ordine alle diverse carenze visibili dell’ente, quali e soprattutto il garantire, ai dipendenti stessi, un luogo di lavoro idoneo eliminando la carenza igienico sanitario con ordini di servizio volti a coprire e gestire la pulizia dei locali e dei luoghi comunali”.
“Si eseguiranno delle turnazioni che coinvolgeranno i dipendenti classificati con profilo professionale di tipo A, i quali dovranno espletare mansioni relative alla loro categoria di inquadramento che prevede anche l’attività di pulizia, di commesso e di custodia”.
“Non possiamo ricorrere – a parlare è il sindaco – a personale esterno quando abbiamo in totale 350 dipendenti precari perché dovremmo risponderne personalmente alla Corte dei Conti e perché tutti sanno che non navighiamo nell’oro. Dobbiamo essere tutti produttivi e se c’è qualcuno che questo concetto non lo ha ancora acquisto, farebbe bene ad iniziare a farlo”.
“Chiediamo – ha detto Manganella nella conferenza stampa – ai concittadini e ai consiglieri comunali di porsi positivamente sulle nostre scelte. I sindacati hanno fatto sapere che non intendono coprire nessuno. Eventuali errori sulla compilazione dell’elenco e dei turni saranno corretti a breve”.
Dopo qualche settimana dall’entrata in vigore dei nuovi ordini di servizio, il sindaco Manganella nomina unico responsabile sul personale del Comune il segretario generale.
Ci sarà quindi un responsabile finale del processo lavorativo che dovrebbe dare opportuna e obbligata garanzia di un ottimale e corretto svolgimento delle mansioni.
Il Comitato Beni Comuni di Favara accoglie positivamente il fatto (come pensiamo tutti d’altronde), ma vede nel contesto una (pensiamo) troppa genericità sulla scelta attuata.
Il fatto di utilizzare personale interno congruo ai ruoli e alle attività su dettagliate che fanno parte della complessa gestione di un ente pubblico, come ne risulta il Comune di Favara, serve (è qui accogliamo positivamente l’azione fatta) a risparmiare costi che bisognerebbe affrontare se tali servizi venissero svolti da personale esterno.
Ma, adesso, vorremo – noi del Comitato Beni Comuni – andare a capire, ma soprattutto chiedere al Sindaco e a tutti gli organi preposti se queste scelte, questi nuovi ruoli indotti ai dipendenti comunali coinvolti con i nuovi ordini di servizio hanno, a priori, rispettato i criteri di obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti a rispettare in materia di DPI.
Quali sono gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali?
Con riferimento al quesito formulato, si forniscono le seguenti indicazioni sulla normativa che regola in via generale la materia.
La normativa in tema di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è regolata agli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
In particolare, ai sensi dell’art. 79, l’elemento di riferimento per l’applicazione dell’obbligo dell’uso dei DPI è l’allegato VIII del medesimo testo normativo.
La normativa citata pone degli obblighi in materia di uso dei DPI sia in capo al datore di lavoro che ai lavoratori, prevedendo, all’art. 75, che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, e che, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettere c) e d), gli stessi devono tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere utilizzati dall’utilizzatore secondo le sue necessità.
Ai sensi dell’art. 78, comma 2 e dell’art. 20, comma 2, lett. d), inoltre, il corretto uso dei DPI nei casi in cui questo sia previsto costituisce un obbligo per i lavoratori, la cui violazione è sanzionata.
Si fa comunque presente che, ove le attività lavorative svolte nell’azienda presso la quale il lavoratore presta la sua attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo VI del citato D.Lgs. 81/2008 recante “Movimentazione manuale dei carichi”, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi dell’art. 168, comma 1, lettera d), che richiama espressamente l’art. 41 del medesimo testo normativo.
Ai sensi della normativa citata, il lavoratore può chiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1, lett. b), che verrà effettuata qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Occorre, in materia, specificare che, ai sensi del successivo articolo 42, il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione al giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
Articolo 18 – D.lgs 81/08 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Detto questo, il Comitato Beni Comuni di Favara chiede al Sindaco e a tutti gli organi preposti messi a conoscenza di codesta missiva:
Se gli obblighi cui datori di lavoro e lavoratori sono tenuti ad ottemperare in materia di Dispositivi di Protezione Individuali sono stati presi in considerazione;
Se si è tenuto conto dei rischi dei lavoratori correlati alle nuove attività da svolgere, tenendo in considerazione, quindi, una classificazione dei principali fattori di rischio;
Se si sono attuati gli interventi, le disposizioni e le procedure per ridurre i rispettivi rischi dei nuovi ruoli lavorativi assunti dal personale coinvolto;
Se si è attuata prima del nuovo incarico la dovuta formazione, informazione e relativo addestramento;
Se sono state consegnate, ad ogni singolo lavoratore, i dispositivi di protezione individuali necessari all’espletamento corretto dell’incarico assunto;
Se, relativamente alle attività svolte, si è attuata la relativa sorveglianza sanitaria.
Una ottimale gestione dell’ente si ottiene anzi tutto rispettando le norme e le leggi, utili e fondamentali a regolamentare in modo corretto la difficoltosa “macchina comunale” che non deve mai privarsi della necessaria legalità.
Nell’aver stilato le precisazioni in merito ai quesiti posti all’attenzione, il Comitato Beni Comuni, nella certezza che ciò venga preso in seria considerazione, coglie l’occasione di ringraziare anticipatamente a tutti coloro che, con la propria competenza, daranno le dovute risposte in modo da rendere chiare e inconfutabili le azioni svolte, o da ancora svolgere, per un cambiamento in positivo nella organizzazione globale dell’ente comunale.
Si acclude alla presente una scheda tecnica relativa ai rischi addetto pulizia.
Con osservanza
Il Comitato Beni Comuni di Favara
Il coordinatore Massimo Centineo